Il testo del Disegno di Legge per i Pieni Poteri di Salandra

“Il Governo del Re ha, facoltà in caso di guerra e durante la guerra medesima di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell’ordine pubblico e da urgenti e straordinari bisogni dell’economia nazionale. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 245 e 251 del Codice penale per l’esercito. Il Governo del Re ha facoltà di ordinare le spese necessarie e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro. Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1915, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell’esercizio 1915-16, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa, e i relativi disegni di legge con le susseguite modificazioni già proposte alla Camera dei deputati, nonché a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare le eventuali deficienze di bilancio derivanti da aumenti di spese e da diminuzioni di entrate. La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione”.

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