Le condizioni dell’Armistizio imposte alla Germania

Sul Fronte d’Occidente:

  1. Cessazione delle ostilità in terra ed in aria sei ore dopo la firma dell’armistizio
  2. Sgombero immediato del Belgio, Francia, Lussemburgo, nonché dell’Alsazia-Lorena, i modo da essere effettuate entro 15 giorni a datare dalla firma dell’armistizio. Le truppe tedesche che non avessero sgombrato i territori suddetti entro il termine fissato, saranno fatte prigioniere di guerra. L’occupazione da parte dell’insieme delle truppe alleate e degli Stati Uniti dei suddetti paesi seguirà la marcia dello sgombero. Tutti i movimenti di sgombero e di occupazione saranno regolati dalla Nota allegata n. 1, fissata al momento della firma dell’armistizio
  3. Rimpatrio, da cominciare immediatamente e da terminare entro il termine di quindici giorni, di tutti gli abitanti dei paesi suddetti (comprensivi gli ostaggi, i prevenuti e i condannati)
  4. Abbandono da parte degli eserciti tedeschi del seguente materiale da guerra in buono stato: 5000 cannoni (duemila cinquecento pesanti e duemila cinquecento da campagna), 25 mila mitragliatrici, 3000 “minenwarfars”, 1700 aeroplani da caccia e bombardamento, in primo luogo tutti i “D 7” e tutti gli aeroplani da combattimento notturno, da consegnare sul posto alle truppe alleate e degli Stati Uniti nelle condizioni e nei termini fissati nella Nota annessa n. 1, stipulata al momento della firma dell’armistizio.
  5. Sgombero del paese della riva sinistra del Reno da parte delle truppe tedesche. I paesi della riva sinistra del Reno saranno amministrati dalle autorità locali sotto il controllo delle truppe d’occupazione alleate e degli Stati Uniti. Le truppe alleate e degli Stati Uniti assicureranno l’occupazione di questi paesi con guarnigioni che terranno i principali punti di passaggio del Reno (Magonza, Coblenza, Colonia), con teste di ponte in tali località di trenta chilometri di raggio sulla riva destra e con guarnigioni che terranno anche i punti strategici della regione. Una zona neutra sarà riservata sulla riva destra del Reno, tra il fiume e la linea tracciata parallelamente alle teste di ponte ed al corso del fiume ed a dieci chilometri di distanza dalla frontiera olandese, sino alla frontiera svizzera. Lo sgombero da parte del nemico dei paesi del Reno sulla riva sinistra e sulla riva destra sarà regolato in modo da essere realizzato entro il termine di altri sedici giorni, cioè 31 giorni dopo la firma dell’armistizio. Tutti i movimenti dello sgombero e dell’occupazione saranno regolati dalla Nota annessa n. 1, stipulata al momento della firma dell’armistizio
  6. In tutti i territori sgombrati dal nemico è proibito qualsiasi sgombero di abitanti e non sarà fatto alcun danno o pregiudizio contro le persone o la proprietà degli abitanti. Nessuno sarà processato per delitto di partecipazione a misure di guerra anteriori alla firma dell’armistizio. Non sarà fatta alcuna distruzione di sorta. Le installazioni militari di qualsiasi natura saranno consegnate intatte, come pure le provviste militari, viveri, munizioni, vestiario, che non fossero stati asportati entro il termine fissato per lo sgombero. I depositi di viveri di qualsiasi natura, destinati alla popolazione civile, il bestiame, ecc dovranno essere lasciati sul posto. Non sarà presa alcuna misura generale od ordine ufficiale che abbia come conseguenza la svalutazione degli stabilimenti industriali o la riduzione del loro personale.
  7. Le vie ed i mezzi di comunicazione di qualsiasi natura, ferrovie, vie navigabili, strade, ponti, telegrafi, telefoni, non devono subire alcuna deteriorizzazione. Tutto il personale civile e militare attualmente in servizio vi sarà mantenuto. Saranno consegnati alle Potenze associate: 5000 locomotive montate, 150.000 vagoni in buono stato di circolazione e provvisti di tutti i pezzi di ricambio ed accessori necessari, nei termini particolarmente fissati nell’annesso n. 2 e che non potranno essere superiori a 31 giorni. Saranno inoltre consegnati 5000 camions automobili in buono stato entro il termine di 30 giorni. Entro il termine di 31 giorni, le ferrovie dell’Alsazia-Lorena saranno consegnate dotate di tutto il personale e del materiale addetto organicamente a questa rete; inoltre il materiale necessario all’esercizio ferroviario nei paesi della riva sinistra del Reno sarà lasciato supposto. Tutte le provviste di carbone e materiale di manutenzione e di materiale per vie, segnali, officine, saranno lasciati sul posto. La manutenzione di queste provviste sarà a carico della Germania, per ciò che riguarda l’esercizio delle strade di comunicazione nei paesi della riva sinistra del Reno. Tutti i barconi presi agli alleati saranno loro restituiti. I particolari di tali misure sono fissati nell’annesso n. 2
  8. Il Governo tedesco sarà tenuto a segnalare entro il termine di 45 ore dalla firma dell’armistizio, tutte le mine e dispositivi ad orologeria poste sui territori sgombrati dalle truppe tedesche ed a facilitarne la ricerca e la distruzione. Esso segnalerà inoltre tutti le disposizioni nocive che fossero state prese, come avvelenamenti ed inquinamenti di sorgenti, pozzi, eccc., tutto ciò sotto pena di rappresaglie
  9. Il diritto di requisizione sarà esercitato dagli eserciti alleati e dagli Stati Uniti in tutti i territori occupati, salvo a pagarne il conto a chi di diritto. Il mantenimento delle truppe d’occupazione nei paesi del Reno, esclusa l’Alsazia-Lorena, sarà a carico del Governo tedesco
  10. Rimpatrio immediato, senza reciprocità, nelle condizioni particolari da regolare, di tutti i prigionieri di guerra, comprensivi i prevenuti e condannati alleati e degli Stati Uniti. Le Potenze alleate e gli Stati Uniti potranno disporne come meglio crederanno. Questa condizione annulla le condizioni anteriori circa lo scambio di prigionieri, compresa quella del luglio 1918, in corso di ratifica. Tuttavia il rimpatrio dei prigionieri tedeschi di guerra internati in Olanda ed in Isvizzera continuerà come prima. Il rimpatrio dei prigionieri tedeschi sarà regolato alla conclusione di pace
  11. Gli ammalati, i feriti e gli incurabili lasciati su territori sgombrati dagli eserciti tedeschi saranno curati da personale tedesco che sarà lasciato sul posto con il materiale necessario

Disposizioni relative alle frontiere orientali tedesche

  1. Tutte le truppe tedesche che si trovano attualmente nei territori che facevano parte prima della guerra dell’Austria-Ungheria, della Romania e della Turchia devono immediatamente rientrare entro le frontiere tedesche quali erano al 1.o agosto 1914. Tutte le truppe tedesche che attualmente si trovano nei territori che facevano parte, prima della guerra, della Russia, dovranno pure rientrare entro le frontiere tedesche suddette appena gli alleati riterranno giunto il momento, tenendo conto della situazione interna di questi territori
  2. Inizio immediato dello sgombero delle truppe tedesche e richiamo di tutti gli istruttori, prigionieri, agenti civili e militari tedeschi che si trovano sul territorio russo (nelle frontiere del 1.0 agosto 1914)
  3. Rinuncia ai trattati di Brest-Litowsky e di Bucarest ed ai trattati complementari
  4. Gli alleati avranno libero accesso ai territori sgombrati dai tedeschi sulle frontiere orientali, sia per Danzica, sia per la Vistola, per poter vettovagliare le popolazioni ed allo scopo di mantenervi l’ordine.

Nell’Africa Orientale:

  1. Sgombero di tutte le forze tedesche operanti nell’africa orientale nei termini fissati dagli alleati

Clausole generali:

  1. Rimpatrio senza reciprocità, entro il termine massimo di un mese, nelle condizioni particolari da fissare, di tutti gli internati civili, comprensivi gli ostaggi, i prevenuti e condannati appartenenti a Potenze alleate e associato, oltre quelli enumerati nell’art. 3
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