Gli studenti di medicina chiamati alle armi

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

In virtù dell’autorità a Noi delegata;
In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l’art 3 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull’avanzamento nel R esercito ed il paragrafo 30 del regolamento per l’esecuzione della predetta legge, ai termini dei quali, per gli allievi ufficiali di complemento, il limite minimo di anzianità di servizio può essere ridotto fino a due mesi per la promozione a caporale e fino a quattro mesi, dei quali due mesi nel grado di caporale, per la promozione a sergente;
visto il R. decreto 25 maggio 1915, relativo alla creazione di una speciale categoria di aspiranti medici da adibire a servizi professionali sanitari;
Considerato che gli studenti universitari della Facoltà di Medicina che non si trovano nelle condizioni prescritte per essere nominati aspiranti medici hanno tuttavia titoli di studio superiori a quelli normalmente richiesti per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento;
Ritenuta l’opportunitò di fare a quegli studenti di medicina, non contemplati nel R. decreto 25 maggio 1915, che sono assengati alle compagnie di sanità, un trattamento analogo a quello stabilito per gli allievi ufficiali di complemento;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decidiamo;

Articolo unico.

Fino a tutto il 31 dicembre 1916, gli studenti universitari della Facoltà di medicina chiamati alle armi ed assegnati alle compagnie di sanità, che non abbiano i requisiti per essere nominati aspiranti medici a mente del R. decreto 25 maggio 1915, potranno essere promossi capirali dopo due mesi di servizio e sergenti dopo quattro mesi, dei quali due nel grado di caporale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915
TOMASO DI SAVOIA.
Salandra – Zupelli
Visto, il guadasigilli: Orlando.

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