Severe misure contro gli accaparratori

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato in data 9 febbraio il seguente Decreto

All’Articolo 10 del decreto 2 agosto 1916 è sostituito il seguente:
Chiunque accaparri derrate alimentari o merci in modo ed in quantità tali da poter cagionare aumento dei prezzi, è punito con la detenzione sino a 6 mesi e con la multa da L. 500 a 3.000.
Se il delitto sia commesso da pubblici mediatori la pena è della reclusione da tre a dodici mesi e della multa oltre le L. 1.000.

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