Primo caso di giustizia sommaria nell’Esercito italiano

Nella giornata di ieri, alcuni soldati ed ufficiali della IV/93° Messina, durante gli aspri combattimenti nell’area di Monfalcone presso i monti Debeli e Cosich, si trovarono in una situazione di difficoltà. Vedendosi ormai impossibilitati a continuare i combattimenti decisero di arrendersi al nemico abbandonando le armi e raccogliendo i numerosi feriti (tra cui anche diversi ufficiali).
Il comandante della Brigata Messina, visto quanto stava accadendo diede l’ordine di far fuoco sui fuggiaschi. Fortunatamente, come ebbe modo di lamentarsi lo stesso comandante, “l’ordine fu eseguito fiaccamente” e non causò gravi perdite ai disertori.

Già il 24 maggio 1915 Luigi Cadorna stabiliva nella sua circolare numero 1 che:

”Il Comando Supremo vuole che, in ogni contingenza di luogo e di tempo, regni sovrana in tutto l’esercito una ferrea disciplina”… ”si prevenga con oculatezza e si reprima con inflessibile vigore”

Il terzo punto recita:

“Il superiore ha il sacro diritto e dovere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà inesorabile quella dei tribunali militari.”

Il Codice Penale militare in vigore è ancora quello del 1859 marginalmente aggiornato; a sua volta quest’ultimo si rifà a quello emanato da Carlo Alberto di Savoia nel 1840.

  • Tribunali militari di guerra, che operavano seguendo le norme in vigore ed adottando anche le procedure per la tutela dei diritti degli imputati;
  • Tribunali straordinari, convocati secondo necessità, si distinsero per le decisioni sbrigative e per la quasi totale mancanza di diritti garantiti agli imputati. Si trasformarono presto in tribunali sommari;
  • Esecuzioni senza processo, conseguenti alla produzione di circolari ad integrazione del Codice penale militare, che ampliava a dismisura l’articolo 40 del Codice stesso. Di questa misura repressiva doveva però rimanere almeno una traccia a verbale;
  • Esecuzioni sommarie, ovvero la possibilità per ufficiali e sottufficiali di soppressione immediata del soldato reo di comportamenti che potevano compromettere la riuscita di operazioni e/o la sicurezza del reparto. Molto spesso di queste esecuzioni non rimase traccia.
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