Nuovo limite di statura per l’idoneità militare

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il seguente decreto luogotenenziale:

Art. 1° – Il limite di statura per la idoneità al servizio militare nel Regio Esercito è di m. 1,50. Gli iscritti alla leva che abbiano o superino la statura di m. 1,48 ma non raggiungano quella di m. 1,50 sono mandati rivedibili. Trascorso però il periodo di rivedibilità senza che abbiano raggiunto tale statura sono senz’altro riformati. Sono senz’altro riformati coloro che abbiano una statura inferiore a m. 1,48.

Art. 2° – In relazione al disposto del precedente articolo sono chiamati per ora a nuova visita presso il proprio Consiglio di leva tutti i cittadini nati negli anni 1889 e 1890 incluso i quali furono mandati rivedibili o riformati per avere una statura inferiore a m. 1,56 ma che raggiungeva m. 1,47, anche nel caso che la decisione di rivedibilità e di riforma sia stata presentata in occasione delle visite di revisione dei riformati ordinate coi decreti luogotenenziali 1° agosto 1915, n. 1165; 1° ottobre 1916, n. 35; 30 marzo 1916, n. 387; 1° ottobre 1916, n. 1239 e 3 dicembre 1916 n. 1906. Quelli dei cittadini anzidetti che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi saranno arruolati nella categoria loro spettante per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Art. 3° – Le disposizioni di cui agli art. 2 e 3 del citato decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1165 e quelle di cui all’art. 1°, secondo comma dell’altro decreto luogotenenziale del 15 gennaio 1916, n. 35 sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli stessi.

Art. 4° – Il ministro della Guerra determinerà le norme per l’esecuzione del presente decreto.

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