VITTORIO EMANUELE III
per grazia, di Dio e per volontà, della Nazione
RE D’ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671 ;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, d’accordo col ministro del tesoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato e ordiniamo:
- Art. 1.
Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro, è dato valore di legge per la durata della guerra alle disposizioni contenute negli allegati A, B, C, D, E e P, riguardanti rispettivamente:- La tassa per le concessioni di esportazione;
- Gli aumenti sulle tariffe di vendita dei tabacchi;
- La tassa di vendita sugli olii minerali, escluso il petrolio;
- La riforma alla legislazione sugli spiriti, e speciali provvedimenti per la Sardegna;
- Le modificazioni al regime fiscale della birra;
- La soprattassa di fabbricazione sugli zuccheri.
- Art. 2.
Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli allegati stessi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato dal Comando Supremo, addì 15 settembre 1915.
VITTORIO EMANUELE
SALANDRA – DANEO – CARCANO
Visto, il guardasigilli: ORLANDO
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