Ordinanza del Comando Supremo del 15 novembre 1917

Il Comando Supremo del R. Esercito ha emesso la seguente ordinanza riguardante i territori coinvolti nelle operazioni di guerra:

Noi, tenente generale comm. Armando Diaz, capo di Stato Maggiore del R. Esercito, visto l’art. 251 del Codice penale per l’Esercito, visti i numeri 39 (5° comma) e 41 del servizio in guerra, parte prima, ordiniamo:

Art. 1 – Nel territorio delle operazioni gli impiegati civili e dello Stato, ivi compresi i magistrati e gli insegnanti, gli amministratori, impiegati e salariati delle province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche e di beneficenza e di ogni altro istituto e stabilimento pubblico, i notai, i medici, i farmacisti, le ostetriche non potranno allontanarsi dalla residenza senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità militare, che dovrà essere richiesta a mezzo del prefetto della provincia.

Art. 2 – Salvo i provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno puniti col carcere militare.

Addì, 15 novembre 1917.
Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito:

Armando Diaz

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